Nei giorni 5,6 e 7 aprile 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

TERMINE LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI RSU:
La Commissione elettorale rende noto che il termine per la presentazione delle liste è fissato alle ore 13:30 del giorno 25 febbraio 2022 come da Nota prot. n. 1844 del 22 febbraio 2022
- Elezioni RSU 2021/2022 – Commissione elettorale – designazione componente Commissione elettorale UILSCUOLA (pervenuta il 19.02.2022)Componenti della commissione elettorale
- Gennaro Gabriela – UIL SCUOLA RUA
- Guttaiano Eleonora – GILDA UNAMS
- Papagni Antonio -CISL SCUOLA
LISTE CANDIDATI (l’elenco che segue sarà aggiornato fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle liste)
- Lista N.1 – UIL SCUOLA RUA: prot. in entrata N. 1221 del 7 febbraio 2022
- Lista N.2 – SNALS – CONFSAL: prot. in entrata N. 1253 dell’8 febbraio 2022
- Lista N.3 – GILDA UNAMS: prot. in entrata N. 1378 del 10 febbraio 2022
- Lista N.4 – Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca: prot. in entrata N. 1618 del 17 febbraio 2022
- Lista N.5 – FLC CGIL: prot. in entrata N. 1839 del 22.02.2022
- Lista N.6 – USB-Pubblico Impiego: prot. in entrata N. 1859 del 22.02.2022
- Lista N.7 – ANIEF: prot.in entrata N. 1925 del 24 febbraio 2022
- ORARI E FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE
Si comunica alle SS.LL. che le votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie si svolgeranno nei giorni 5,6,7 aprile p.v.
Come stabilito dalla Commissione elettorale nella seduta del 25/03/22, sarà costituito un unico seggio che si insedierà nel plesso De Nicola in uno spazio dedicato all’interno dell’ Auditorium. Il saggio accoglierà gli elettori osservando il seguente orario di apertura e funzionamento:
martedì 5 aprile – ingresso Auditorium da Via Caduti di Nassiriya
- dalle ore 7:45 alle ore 11.00
- dalle ore 16:00 alle ore 17.00
mercoledì 6 aprile – ingresso Auditorium da Via Caduti di Nassiriya
- dalle ore 9:00 alle ore 12.00
giovedì 7 aprile – ingresso da Via degli Orti, 45
- dalle ore 7:45 alle ore 12.00 (chiusura seggio)
Nell’individuazione delle fasce orarie di funzionamento del seggio, la Commissione ha tenuto conto degli orari di tutto il personale, per consentire un agevole spostamento dalla sede di servizio al plesso De Nicola, sede delle votazioni.
Per eventuali difficoltà organizzative, è consigliabile inviare apposita segnalazione in tempo utile all’attenzione della Commissione elettorale, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio delle schede relative alle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie – regolarmente avvenute nei giorni 5, 6, 7 aprile 2022 – avranno inizio alle ore 8:30 del giorno 8 aprile, nell’Auditorium comunale annesso all’I.C. Giannone e proseguiranno fino al completamento dello spoglio e alla stesura del verbale. (Nota prot. n. 3602 del 7 aprile 2022)
DOCUMENTAZIONE:
- Pubblicazione liste dei candidati Elezioni RSU comparto scuola
- Nomina del presidente del seggio elettorale unico
- Elenco DEFINITIVO elettori con inserimento del personale assunto nel periodo compreso tra l’inizio delle procedure elettorali e la data di votazione
- Verbale riepilogativo delle elezioni della RSU 8 aprile 2022
- Verbale finale della Commissione elettorale del 15.04.2022 con esito definitivo dei risultati delle elezioni RSU
- Verbale delle elezioni della RSU – ARAN – sottoscritto e trasmesso all’ARAN in data 20.04.2022
Con Nota Prot. ARAN E. n. 0007479/2022, acquisita al protocollo dell’I.C. Giannone in data 21 aprile al numero 3692/2022, è pervenuto il chiarimento richiesto dal dirigente scolastico (Nota prot. n. 3833 del 14.04.2022) in merito alle indicazioni procedurali cui attenersi visto l’esito delle elezioni della RSU che ha determinato un numero di eletti inferiore ai seggi attribuibili. La problematica è nata a causa delle indicazioni contenute nel nuovo ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE, siglato in data 12 aprile 2022, che si contrapponevano a quanto definito nella CIRCOLARE 1_2022 ARAN – Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022- Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.
Nella Nota, il dirigente Aran Zozi invita a fare riferimento alla FAQ n. 1.7 pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.aranangenzia.it nella sezione “FAQ RSU e Deleghe” che si riporta di seguito integralmente:
1.7 QUALORA IL NUMERO DEI COMPONENTI ELETTI RISULTI ESSERE INFERIORE AL NUMERO DEI SEGGI CHE DOVREBBERO ESSERE ATTRIBUITI, LA RSU SI CONSIDERA VALIDAMENTE COSTITUITA?
“Come noto:
a) il numero dei componenti della RSU è determinato ai sensi dell’art. 4 dell’ACQ 7 Agosto 1998, nonché dalle eventuali diverse previsioni contenute negli accordi di comparto stipulati nel 1998;
b) la RSU decade laddove il numero dei componenti sia inferiore al 50% del numero dei componenti determinati in applicazione della lettera a);
Conseguentemente, nel caso in cui alle elezioni partecipi la metà più uno degli aventi diritto al voto, la RSU si considera validamente eletta. Tuttavia, laddove il numero dei componenti eletti sia inferiore al 50% del numero dei componenti previsti in applicazione della precedente lettera a), la stessa decade il giorno stesso della sua proclamazione.
Per tale ragione, come chiarito nella circolare Aran n. 1/2022, poiché le elezioni si sono validamente tenute, i verbali elettorali vanno trasmessi all’Aran (esclusivamente tramite piattaforma informatica); la RSU, invece, dovrà essere rieletta ricominciando l’intera procedura da capo.
In merito si rappresenta che, con l’entrata in vigore del nuovo ACQ 12 aprile 2022, viene meno la previsione per cui il numero minimo dei componenti RSU è pari a 3. Ne consegue che la precisazione contenuta a pagina 20 della circolare stessa, ovvero “Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti”, deve essere intesa nel senso che la ripetizione delle elezioni deve avvenire solo qualora il numero dei componenti eletti sia inferiore al 50% dei componenti previsti.
Pertanto, la RSU composta da un numero di componenti inferiore a quelli previsti, ma comunque superiore al 50% degli stessi, si intende validamente costituita.”
Per quanto sopra, la Commissione elettorale, tempestivamente informata del chiarimento ricevuto dall’ARAN, si è riunita in data 21 aprile per procedere alla definitiva proclamazione degli eletti, a parziale rettifica/integrazione di quanto verbalizzato nel precedente incontro. La RSU si intende pertanto validamente costituita con due componenti eletti:
- Carelli Antonella – Federazione UIL Scuola Rua
- Frulli Margherita – FLC CGIL
Rideterminazione dei risultati elettorali RSU 2022
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 1 Tempistica delle procedure elettorali
I giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (5 aprile 2022) è utilizzato per l’insediamento del seggio elettorale nonché per le operazioni di voto.
È compito della Commissione Elettorale, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell’ultimo giorno di votazione (7 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale.
Il giorno 8 aprile 2022 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.
- 2. Sede di elezione della RSU
È prevista l’elezione di una unica RSU nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università.
Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione e dal MAECI, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.
- 3. Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare le liste elettorali:
- senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 146 e s.m.i.:
- tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;
- tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla A) e alle confederazioni firmatarie dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
- le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
2. devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.
L’A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’A.Ra.N., anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.
4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
Non possono presentare le liste elettorali:
- le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;
- le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
- le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
- i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità
È compito della Commissione Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.
5. Elettorato passivo
La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):
1. a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
2. in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
3. nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività
I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l’elettorato attivo presso l’Amministrazione (o la sede) di assegnazione.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco delle esclusioni.
Non sono titolari di elettorato passivo:
- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione Elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza
È possibile candidarsi in una sola lista.
Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
6. Procedura per la presentazione delle liste
L’art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista.
Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale- nazionale) dell’organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).
Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.
Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa.
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L’eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all’organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità.
I presentatori di lista garantiscono sull’autenticità delle firme dei lavoratori.
Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 1° febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile.
La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, l’orario di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 – termine ultimo per la presentazione delle liste – e la Commissione Elettorale non possa operare (es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l’ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.
Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale.
Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.
Per individuarne l’ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale o dell’Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l’ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.
Nella presentazione della lista, le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.
E’ interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.
Le Commissioni Elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
L’ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale. L’Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può esprimere pareri.
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].
7. Elettorato attivo
La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, ..
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. ( dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”.
Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) – nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito della Commissione Elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l’orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori.
8. Commissione Elettorale: composizione, insediamento e costituzione
I componenti della Commissione Elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.
In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell’Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).
L’Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione Elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l’insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.
Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’Amministrazione chiedere a tutte organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l’insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.
La Commissione Elettorale deve essere insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita entro il 16 febbraio 2022. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione Elettorale si considera insediata, su comunicazione dell’Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni). Pertanto, può insediarsi ed operare anche prima del 16 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.
Le designazioni dei componenti sono presentate all’ufficio dell’Amministrazione a ciò preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale, nonché l’indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la Commissione si considera insediata.
Con l’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest’ultima.
Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l’insediamento e la costituzione della Commissione Elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della Commissione possono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 25 febbraio 2022, la Commissione Elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.
L’Amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione Elettorale. Se alla data del 25 febbraio – termine ultimo – non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l’Amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all’A.Ra.N. mediante invio di email all’indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it.
Tutte le Amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.
Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, sia i componenti delle Commissioni Elettorali che gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio.
9. Compiti della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale:
– nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità nell’albo dell’Amministrazione. La Commissione Elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell’orario di lavoro su più turni, e dall’altro l’esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 aprile, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale;
– acquisisce dall’Amministrazione l’elenco generale degli elettori;
– riceve le liste elettorali;
– verifica le liste e le candidature e ne decide l’ammissibilità;
– esamina i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione Elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle Le Commissioni Elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull’ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all’individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l’A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi.
Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all’apposito albo dell’Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
– conclusa l’analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno;
– definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l’esercizio del Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all’apposito albo dell’Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
- predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l’ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento elettorale;
- distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predispone l’elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la Commissione Elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all’apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia stato raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;
- raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
- redige i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione Elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale.
Nel compilare il verbale finale, la Commissione Elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
Non è consentito l’utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:
- la prima parte riporta i dati identificativi dell’Amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce “collegio”, è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine “collegio” si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali “staccati” i cui voti devono confluire nel collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati sulle schede scrutinate. Vanno riportati distintamente il numero di schede valide, di schede bianche, di schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione Elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.
La Commissione Elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:
- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 12);
- la corrispondenza tra il numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l’indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione
La Commissione Elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l’affissione per 5 giorni all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l’assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione Elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l’esito nel verbale finale.
Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione Elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all’Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.
All’Amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale – in originale o copia conforme – anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale.
L’invio all’A.Ra.N. deve avvenire esclusivamente a cura dell’Amministrazione, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto F) della presente nota. La Commissione verifica che l’Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.
L’Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all’A.Ra.N., entro il 27 aprile 2022, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può avvenire esclusivamente mediante l’inserimento degli stessi nell’applicativo VERBALI RSU, disponibile nell’Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it.
La Commissione Elettorale al termine delle operazioni sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione Elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell’Amministrazione.
Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito Comitato dei Garanti.
- 11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum), si deve fare riferimento al numero dei votanti dell’Amministrazione.
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
La Commissione Elettorale autorizza l’apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.
Si ribadisce che in caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.
- 12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi
Il numero dei componenti la RSU è fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.
Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere così composta:
- nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le Amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
Nel comparto Istruzione e ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.
Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: “le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti“, è compito della Commissione Elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).
A tal fine è necessario calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.
In sintesi:
- il numero dei seggi (che corrisponde al numero dei componenti la RSU) è fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide, più schede bianche, più schede nulle);
- i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della lista
Definito il quorum, la Commissione Elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all’esempio.
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione Elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.
A parità di preferenza dei candidati vale l’ordine interno della lista.
Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non vengano attribuiti, la Commissione Elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi), è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’A.Ra.N. dall’Amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.
Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.
5. Compiti delle Amministrazioni
L’Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell’importanza delle elezioni, facilitando l’affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, adottando ogni misura utile a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai componenti la Commissione Elettorale, scrutatori ed altro personale coinvolto, attesa la situazione epidemiologica in atto e il vigente stato di emergenza che potrebbe subire ulteriori proroghe.
Essendo le elezioni un fatto endosindacale, l’Amministrazione non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.
L’Amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione Elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 1° febbraio 2022, giorno successivo all’inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) articolati come indicato al paragrafo 8, nonché distinti per sesso e, se possibile, corredati dagli indirizzi personali di posta elettronica istituzionale. A richiesta delle organizzazioni sindacali o della Commissione Elettorale, dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione Elettorale
L’Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione Elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori, sono la messa a disposizione:
- del locale per la Commissione Elettorale;
- dei locali per il voto;
- del materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (penne, urne,…);
- della stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione Elettorale;
- della stampa delle liste dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi;
- curare la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
- curare l’integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio, utilizzando ogni mezzo utile a
L’Amministrazione ha l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro
L’Amministrazione deve trasmettere all’A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione Elettorale tempestivamente e comunque entro il 27 aprile 2022, rispettando scrupolosamente le modalità per l’invio
- 13. Comitato dei Garanti
Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all’apposito Comitato dei Garanti previsto dall’art. 19 del regolamento elettorale.
Il Comitato dei Garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l’art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei Garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio.
In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei Garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).
Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei Garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.
Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall’insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garanti. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione.
Circa la natura dell’attività svolta dal Comitato dei Garanti, si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.
Nel suo lavoro il Comitato dei Garanti farà riferimento, oltre che all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei Garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.
Si precisa che l’A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei Garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei Garanti non può in alcun modo sospendere l’esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all’A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei Garanti non rinvenga le soluzioni nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull’interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l’estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.
Contro le deliberazioni del Comitato dei Garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.
Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.
14. Insediamento della RSU
La Commissione Elettorale, trascorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati elettorali all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale – che diviene definitivo – della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L’insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi § 10).
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei Garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE SS. PRESENTATRICI DI LISTA
Con la previsione della consegna di copia della presente nota alle Commissioni Elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l’A.Ra.N., nel pieno rispetto della libertà sindacale, si prefigge l’obiettivo di agevolare le Commissioni stesse nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento della rappresentatività.
Allo scopo, si formulano per le Commissioni Elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti raccomandazioni:
il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, allegato alla presente circolare, e non è suscettibile di variazioni
- il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni
- la Commissione Elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale
- i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede
Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l’esattezza di tale adempimento, a norma dell’art. 20 del regolamento elettorale.
Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell’arco dei cinque giorni di affissione dei risultati ;
- nel caso in cui le Commissioni Elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l’A.Ra.N. non potranno procedere ad alcuna correzione d’ufficio per la rettifica di dati elettorali imprecisi;
- le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell’applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell’A.Ra.N.. Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione Per consolidato orientamento, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, debbano essere effettuate mediante la consegna all’Amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione Elettorale;
- le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all’A.Ra.N. e non individuati in fase di caricamento del dato nell’applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico di cui all’art. 43 del D.Lgs. 165/2001. In tal caso sarà necessario procedere alla riapertura del fascicolo. Si ricorda che l’Amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già
Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g) qualora lacomunicazione dell’errore materiale venga effettuata dal solo presidente dellaCommissione Elettorale.
Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni Elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole Amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all’Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell’A.Ra.N..
Si ribadisce da ultimo che, ai sensi dell’art. 6, parte II dell’Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione Elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all’Amministrazione, la quale deve debitamente conservarli
TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’A.RA.N.
Come noto, l’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:
- la Commissione Elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, il verbale finale, in originale o copia conforme, all’Amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell’A.Ra.N., congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;
- la trasmissione dei dati all’A.Ra.N. avverrà esclusivamente in via telematica a cura dell’Amministrazione, tramite l’applicativo VERBALI RSU, entro il 27 aprile 2022 o, se successivo, entro 5 giorni dalla ricezione dei verbali elettorali ( Premessa, § 11 e 15). L’A.Ra.N. non prenderà in considerazione comunicazioni che non pervengano attraverso l’applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni Elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. Pertanto, le Amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’A.Ra.N. non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa dell’inserimento dei dati nella procedura on-line;
- all’applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell’Ente o del Collegio (RLE/RLC) accreditato nel portale A.Ra.N.. Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;
- Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei verbali RSU, si ricorda che è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione Elettorale. Infatti:
- nella fase di inserimento dei dati l’applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali ( la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso, l’Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione Elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l’Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l’Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;
- prima di procedere all’invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione Elettorale;
- il documento firmato dovrà essere conservato dall’Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
- copia del documento generato dall’applicativo e firmato dalla Commissione Elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l’inoltro alle SS. presentatrici di lista.
- verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell’obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l’esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione Elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura dell’Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l’esito degli A tale ultimo scopo si dovrà eventualmente rientrare nella procedura VERBALI RSU per modificare il verbale oppure semplicemente per togliere l’annotazione relativa alla presenza di ricorsi.
- il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all’A.Ra.N. in via telematica, deve essere una copia conforme all’originale consegnato dalla Commissione Elettorale L’Amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione
Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all’A.Ra.N. attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all’indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. L’informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.
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